S T A T U T O

Art. 1

1. Ai sensi della legge n. 266/1991,  costituita in Firenze l'Associazione di volontariato denominata "Mentoring Ex Allievi Scuole Militari";

2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici;

3. L'Associazione si ispira ai principi di partecipazione, solidarietˆ e pluralismo, ne promuove lo sviluppo in ossequio a quanto previsto dalla summenzionata legge 266/91 e successive modifiche e variazioni.

 

Art. 2

L'Associazione  costituita a tempo indeterminato.

 

Art. 3

1. L'Associazione ha sede legale in Firenze, Piazza di San Pancrazio n. 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria;

2. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con l'Associazione,  quello risultante dal libro Soci.

 

Art. 4

1. L'Associazione "Mentoring Ex Allievi Scuole Militari", perseguirˆ le finalitˆ nel settore dell'istruzione e dell'educazione;

2. L'Associazione, che non si prefigge finalitˆ di lucro, si avvarrˆ in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attivitˆ del volontario non pu˜ essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivitˆ prestata;

3. L'Associazione perseguirˆ come attivitˆ di volontariato quella di:

a) organizzare e gestire servizi di mentoring, cio di consulenza ed orientamento professionale, gratuitamente prestati da ex Allievi iscritti in un apposito Albo Mentori ad ex Allievi delle Scuole Militari, italiane o straniere, che di tale assistenza facciano espressa richiesta (Pupilli);

b) organizzare e gestire corsi di aggiornamento professionale per Mentori o per determinate categorie di Pupilli, nonchŽ seminari, convegni di studio e simili;

c) reperire e concedere borse di studio, premi ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale dei Pupilli meritevoli e di condizioni economiche disagiate;

d) favorire e/o coordinare consorzi partecipativi (joint venture) con altre entitˆ pubbliche o private, italiane o estere, intese a favorire, da parte delle Istituzioni universitarie e scolastiche in generale, lo studio delle attivitˆ di mentorato, gli scambi di informazioni e le metodologie formative nel campo dell'assistenza e dell'orientamento professionale, anche attraverso lĠattivazione di bandi di concorso per borse di studio e/o prestiti dĠonore a studenti particolarmente meritevoli. Particolare attenzione verrˆ dedicata al modello formativo del Liceo Militare;

4. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale. La qualitˆ di volontario  incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con lĠAssociazione, volontario e gratuito;

5. LĠAssociazione potrˆ assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e nella misura occorrente a qualificare o specializzare lĠattivitˆ da essa svolta.

 

Art. 5

Obblighi degli Associati:

1. LĠadesione allĠAssociazione si fonda su lealtˆ, onestˆ, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dellĠAssociazione;

2. Gli aderenti si impegnano altres“ a corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dallĠAssemblea dei Soci.

 

Art.6

Diritti democratici degli Associati:

1. Tutti gli aderenti allĠAssociazione hanno diritto di voto e tutti possono essere eletti alle cariche Sociali;

2. Tutti gli aderenti allĠAssociazione devono essere informati sullĠattivitˆ dellĠorganizzazione e possono partecipare alle riunioni dellĠAssemblea.

 

Art.7

Patrimonio.

1. Il patrimonio dellĠAssociazione ÒMentoring ex Allievi Scuole MilitariÓ  costituito inizialmente dal fondo di cui allĠatto costitutivo dellĠAssociazione ÒNunziatella Mentoring O.N.L.U.S., come modificato e del quale il presente Statuto  parte integrante;

2. Il patrimonio potrˆ venire aumentato ed alimentato con le sottoscrizioni di ulteriori Soci, nonchŽ con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove accettati dallĠAssociazione.

 

Art. 8

Soci – Organi associativi

1. LĠAssociazione  composta dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e dai Soci Benemeriti ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri previsti dalle disposizioni del presente Statuto;

2. Possono essere nominati Soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti nella loro attivitˆ in modo coerente con le finalitˆ ed i principi dellĠAssociazione. La nomina dei Soci Onorari spetta al CdA, anche previa designazione dellĠAssemblea;

3. Possono essere nominati Soci Benemeriti quei soggetti, organizzazioni, enti pubblici o privati che sono interessati allo sviluppo delle finalitˆ perseguite dallĠAssociazione ed intendano contribuire alla realizzazione di esse e vengano cos“ nominati dal CdA che determinerˆ altres“ lĠammontare della relativa quota associativa;

4. I Soci Benemeriti, a meno che non abbiano anche i requisiti previsti ex art. 9, e i Soci Onorari possono intervenire in Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 9

LĠammissione alla qualitˆ di Socio Ordinario  subordinata alle seguenti condizioni:

1.     essere Allievo, ex Allievo, oppure Ufficiale, Insegnante, Cappellano, Maestro che abbia svolto le proprie mansioni per almeno un anno presso una Scuola Militare italiana o straniera;

2.     accettazione senza riserve del presente Statuto;

3.     gradimento del CdA;

4.     pagamento dei contributi associativi.

 

Art. 10

La qualifica di Socio si perde:

1.   per dimissioni presentate per iscritto entro il 30 giugno di ciascun anno;

2.   per morositˆ annuale;

3.   per radiazione, pronunciata dal CdA a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa contestazione allĠinteressato del fatto addebitatogli. Il provvedimento  comunicato allĠinteressato a mezzo lettera raccomandata A/R.;

LĠAssociato moroso non pu˜ esercitare il proprio voto in Assemblea se non dopo aver regolarizzato la propria posizione associativa.

 

Art. 11

Organi della Associazione sono:

1.   lĠAssemblea Generale dei Soci (Assemblea);

2.   il Consiglio di Amministrazione;

3.   il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 12

Assemblea generale dei Soci:

1. LĠAssemblea Generale dei Soci  convocata dal CdA, in seduta ordinaria almeno una volta allĠanno, e comunque ogni qualvolta il CdA ne ravvisi lĠopportunitˆ, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto;

2. LĠAssemblea dei Soci  convocata dal CdA anche fuori dalla sede dellĠAssociazione a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per lĠadunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purchŽ assicurino negli stessi termini la necessaria informazione sugli argomenti da trattare;

3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e lĠora dellĠadunanza, lĠelenco delle materie da trattare e deve essere allegata una relazione degli amministratori sui punti allĠordine del giorno, perchŽ gli Associati possano averne adeguata informazione;

4. Entro sette giorni dalla riunione i Soci che rappresentino almeno un sesto degli Associati possono proporre, motivandola, lĠintegrazione dellĠordine del giorno;

5. LĠAssemblea di seconda convocazione non pu˜ tenersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione;

6. LĠAssemblea dei Soci  validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalitˆ suddette purchŽ sia rappresentata lĠintera compagine associativa e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrˆ essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.


 

Art. 13

1. Possono intervenire in Assemblea tutti i Soci;

2. LĠintervento in Assemblea pu˜ avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Tali modalitˆ sono disciplinate da apposito regolamento assembleare;

3. La partecipazione dellĠAssociato allĠAssemblea  strettamente personale;  prevista la possibilitˆ di delega, solo ad altri Soci aventi diritto al voto; ciascun Associato pu˜ essere portatore di una sola delega;

4. La regolaritˆ della delega viene accertata dal Presidente dellĠAssemblea.

 

Art. 14

1. LĠAssemblea dei Soci  presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dallĠAssemblea;

2. Il Presidente accerta il diritto dei Soci a partecipare allĠAssemblea, in proprio o per delega, constata la regolaritˆ della costituzione, regola la discussione sugli argomenti allĠordine del giorno, indice le votazioni e ne proclama i risultati;

3. Le deliberazioni dellĠAssemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dallĠAssemblea;

4. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci.

 

Art. 15

1.   LĠAssemblea in sede ordinaria:

a)      decide il numero dei membri del CdA entro i limiti di cui allĠart. 20;

b)      nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;

c)      approva la relazione del Presidente sullĠattivitˆ dellĠanno trascorso;

d)      approva il rendiconto consuntivo;

e)      approva i programmi delle attivitˆ da svolgere;

f)       approva il regolamento assembleare;

g)      decide su tutte le questioni proposte dal CdA, e/o dai Soci.

2. LĠAssemblea in sede straordinaria:

a)      delibera le modifiche dello Statuto;

b)      delibera lo scioglimento della Associazione e nomina i liquidatori.

 

Art. 16

1.   LĠAssemblea ordinaria  validamente costituita:

2.   in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metˆ dei Soci aventi diritto al voto;

3.   in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

2. LĠAssemblea straordinaria  validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la rappresentanza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.


Art. 17

1. Le deliberazioni dellĠAssemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metˆ pi uno dei presenti;

2. Le deliberazioni dellĠAssemblea straordinaria devono essere approvate dai due terzi dei Soci intervenuti;

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario, sono pubblicati nellĠarea riservata del sito telematico dellĠAssociazione entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare allĠAssemblea.

 

Art. 18

1. Le deliberazioni assembleari prese in conformitˆ della legge e dello Statuto vincolano tutti gli associati;

2. Esse possono essere impugnate su domanda degli Associati assenti, dissenzienti e astenuti, proposta entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del verbale a norma dellĠarticolo precedente.

 

Art. 19

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci ordinari;

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

 

Art. 20

1. LĠAssociazione  retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni ed  composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di sette membri;

2. Il mandato dei Consiglieri  prorogato sino alla data dellĠapprovazione del bilancio consuntivo relativo allĠultimo esercizio della loro carica;

3. Nei casi di necessaria sostituzione dei Consiglieri eletti, subentreranno nellĠordine i primi dei non eletti per cooptazione. Esauriti questi, ed in mancanza del quorum strutturale, il Presidente convocherˆ lĠAssemblea per procedere a nuova elezione del CdA.

 

Art. 21

1. Il Consiglio di amministrazione dispone del patrimonio della Associazione, a norma dellĠart.7;

2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e entro il successivo mese di maggio, quello consuntivo. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

 

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

 

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre egli:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e propone le materie da trattarsi nelle relative riunioni;

b) firma gli atti e quanto occorra per lĠesplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) cura lĠosservanza dello Statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano necessarie;

d) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

e) previa delega del CdA pu˜ mettere a disposizione le risorse finanziarie a garanzia di eventuali prestiti dĠonore per i partecipanti al Mentoring;

f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel pi breve tempo, al Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente  sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di questĠultimo, dal Consigliere pi anziano.

 

Art. 24

Il Segretario, dĠintesa col Presidente, provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dellĠattivitˆ dellĠAssociazione e ne custodisce la relativa documentazione.

 

Art. 25

Il Tesoriere cura la gestione contabile dellĠAssociazione; disgiuntamente al Presidente ha la firma per la gestione dei conti correnti.

Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte allĠanno in seduta ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta due dei suoi membri;

2. La convocazione dovrˆ pervenire, anche a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata e contenere lĠordine del giorno e la concisa esposizione degli argomenti da trattare e dei dispositivi di deliberazione da adottare. La redazione, circolazione, catalogazione e raccolta per argomenti  responsabilitˆ del Segretario, che cura anche la redazione delle minute delle riunioni, la firma per convalida delle medesime da parte del Presidente e la loro pronta circolazione;

3. Il Consiglio  comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalitˆ suddette purchŽ sia rappresentato lĠintero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti;

4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di paritˆ, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 27

Le riunioni del CdA possono tenersi anche a mezzo video/tele/conferenza purchŽ sia presente/collegata la maggioranza dei suoi membri e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 28

Gli Amministratori rispondono personalmente per le obbligazioni assunte in nome e per conto dellĠAssociazione, previa escussione del fondo comune.

 

Art. 29

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dellĠAssociazione e sul suo patrimonio;

2. DellĠattivitˆ di controllo condotta e dei fatti censurabili rilevati  fatta relazione agli Associati in occasione dellĠAssemblea indetta per lĠapprovazione del bilancio.

 

Art.30

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni,  composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti, nominati per la prima volta nellĠatto costitutivo e successivamente dallĠAssemblea ordinaria degli Associati;

 2. LĠAssemblea ordinaria dei Soci che procede alla nomina designa il Presidente del Collegio dei Revisori;

3. Il mandato dei Consiglieri scade alla data dellĠAssemblea convocata per lĠapprovazione del bilancio relativo allĠultimo esercizio della loro carica;

4. I revisori dei conti possono esser revocati in qualsiasi momento dallĠAssemblea ordinaria.

 

Art. 31

LĠAssociazione avrˆ un libro inventario, un libro giornale ed il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Avrˆ, inoltre, un Albo dĠOro dove saranno elencati i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti e che sarˆ tenuto da un Conservatore di nomina presidenziale.

 

Art. 32

LĠesercizio finanziario corrisponde allĠanno solare.

 

Art. 33

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivitˆ istituzionali. é fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dellĠAssociazione.

 

Art. 34

 

LĠAssociazione potrˆ sciogliersi solo per decisione di unĠAssemblea straordinaria, appositamente convocata dal CdA, la quale dovrˆ decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passivitˆ, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. LĠAssemblea provvede anche alla nomina di uno o pi liquidatori.