S
T A T U T O
Art. 1
1. Ai sensi della legge n. 266/1991, costituita in Firenze
l'Associazione di volontariato denominata "Mentoring
Ex Allievi Scuole Militari";
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici;
3. L'Associazione si ispira ai principi di partecipazione, solidariet e pluralismo, ne promuove lo sviluppo in ossequio a quanto previsto dalla summenzionata legge 266/91 e successive modifiche e variazioni.
Art. 2
L'Associazione costituita a tempo indeterminato.
Art. 3
1. L'Associazione ha sede legale in Firenze, Piazza di San Pancrazio
n. 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria;
2. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con l'Associazione, quello risultante dal libro Soci.
Art. 4
1. L'Associazione "Mentoring Ex Allievi Scuole Militari",
perseguir le finalit nel settore dell'istruzione e dell'educazione;
2. L'Associazione, che non si prefigge finalit di lucro, si avvarr
in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti. L'attivit del volontario non pu essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le eventuali
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivit prestata;
3. L'Associazione perseguir come attivit di volontariato quella di:
a) organizzare e gestire servizi di mentoring, cio di consulenza ed orientamento professionale, gratuitamente prestati da ex Allievi iscritti in un apposito Albo Mentori ad ex Allievi delle Scuole Militari, italiane o straniere, che di tale assistenza facciano espressa richiesta (Pupilli);
b) organizzare e gestire corsi di aggiornamento professionale per Mentori o per determinate categorie di Pupilli, nonch seminari, convegni di studio e simili;
c) reperire e concedere borse di studio,
premi ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale dei Pupilli
meritevoli e di condizioni economiche disagiate;
d) favorire e/o coordinare consorzi
partecipativi (joint venture) con
altre entit pubbliche o private, italiane o estere, intese a favorire, da
parte delle Istituzioni universitarie e scolastiche in generale, lo studio delle
attivit di mentorato, gli scambi di informazioni e le metodologie formative
nel campo dell'assistenza e dell'orientamento professionale, anche attraverso
lĠattivazione di bandi di concorso per borse di studio e/o prestiti dĠonore a
studenti particolarmente meritevoli. Particolare attenzione verr dedicata al
modello formativo del Liceo Militare;
4. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo
personale. La qualit di volontario incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con lĠAssociazione, volontario e gratuito;
5. LĠAssociazione potr assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento e nella misura occorrente a qualificare o specializzare
lĠattivit da essa svolta.
Art. 5
Obblighi degli Associati:
1. LĠadesione allĠAssociazione si fonda su lealt, onest, impegno
degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a
diverso titolo partecipano alla vita dellĠAssociazione;
2. Gli aderenti si impegnano altres a
corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dallĠAssemblea dei
Soci.
Art.6
Diritti democratici degli Associati:
1. Tutti gli aderenti allĠAssociazione hanno diritto di voto e tutti
possono essere eletti alle cariche Sociali;
2. Tutti gli aderenti allĠAssociazione devono essere informati sullĠattivit dellĠorganizzazione e possono partecipare alle riunioni dellĠAssemblea.
Art.7
Patrimonio.
1. Il patrimonio dellĠAssociazione ÒMentoring ex Allievi Scuole
MilitariÓ costituito inizialmente dal fondo di cui allĠatto costitutivo
dellĠAssociazione ÒNunziatella Mentoring O.N.L.U.S., come modificato e del
quale il presente Statuto parte integrante;
2. Il patrimonio potr venire aumentato ed alimentato con le sottoscrizioni di ulteriori Soci, nonch con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove accettati dallĠAssociazione.
Art. 8
Soci – Organi associativi
1. LĠAssociazione composta dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e
dai Soci Benemeriti ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri previsti
dalle disposizioni del presente Statuto;
2. Possono essere nominati Soci Onorari coloro che si siano
particolarmente distinti nella loro attivit in modo coerente con le finalit
ed i principi dellĠAssociazione. La nomina dei Soci Onorari spetta al CdA,
anche previa designazione dellĠAssemblea;
3. Possono essere nominati Soci Benemeriti quei soggetti,
organizzazioni, enti pubblici o privati che sono interessati allo sviluppo
delle finalit perseguite dallĠAssociazione ed intendano contribuire alla
realizzazione di esse e vengano cos nominati dal CdA che determiner altres lĠammontare
della relativa quota associativa;
4. I Soci Benemeriti, a meno che non abbiano anche i requisiti previsti ex art. 9, e i Soci Onorari possono intervenire in Assemblea, ma non hanno diritto di voto.
Art. 9
LĠammissione alla qualit di Socio Ordinario subordinata alle seguenti condizioni:
1.
essere
Allievo, ex Allievo, oppure Ufficiale, Insegnante, Cappellano, Maestro che
abbia svolto le proprie mansioni per almeno un anno presso una Scuola Militare
italiana o straniera;
2. accettazione senza riserve del presente Statuto;
3. gradimento del CdA;
4. pagamento dei contributi associativi.
Art. 10
La qualifica di Socio si perde:
1. per dimissioni presentate per iscritto entro il 30 giugno di ciascun anno;
2. per morosit annuale;
3. per radiazione, pronunciata dal CdA a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa contestazione allĠinteressato del fatto addebitatogli. Il provvedimento comunicato allĠinteressato a mezzo lettera raccomandata A/R.;
LĠAssociato moroso non pu esercitare il proprio voto in Assemblea se non dopo aver regolarizzato la propria posizione associativa.
Art. 11
Organi della Associazione sono:
1. lĠAssemblea Generale dei Soci (Assemblea);
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12
Assemblea generale dei Soci:
1. LĠAssemblea Generale dei Soci convocata dal CdA, in seduta
ordinaria almeno una volta allĠanno, e comunque ogni qualvolta il CdA ne
ravvisi lĠopportunit, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci
aventi diritto di voto;
2. LĠAssemblea dei Soci convocata dal CdA anche fuori dalla sede dellĠAssociazione a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per lĠadunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purch assicurino negli stessi termini la necessaria informazione sugli argomenti da trattare;
3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e lĠora dellĠadunanza, lĠelenco delle materie da trattare e deve essere allegata una relazione degli amministratori sui punti allĠordine del giorno, perch gli Associati possano averne adeguata informazione;
4. Entro sette giorni dalla riunione i Soci che rappresentino almeno
un sesto degli Associati possono proporre, motivandola, lĠintegrazione dellĠordine
del giorno;
5. LĠAssemblea di seconda convocazione non pu tenersi lo stesso
giorno fissato per la prima convocazione;
6. LĠAssemblea dei Soci validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalit suddette purch sia rappresentata lĠintera compagine associativa e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovr essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Art. 13
1. Possono intervenire in Assemblea tutti i Soci;
2. LĠintervento in Assemblea pu avvenire anche con mezzi di
telecomunicazione. Tali modalit sono disciplinate da apposito regolamento
assembleare;
3. La partecipazione dellĠAssociato allĠAssemblea strettamente
personale; prevista la possibilit di delega, solo ad altri Soci aventi
diritto al voto; ciascun Associato pu essere portatore di una sola delega;
4. La regolarit della delega viene accertata dal Presidente dellĠAssemblea.
Art. 14
1. LĠAssemblea dei Soci presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dallĠAssemblea;
2. Il Presidente accerta il diritto dei Soci a partecipare allĠAssemblea,
in proprio o per delega, constata la regolarit della costituzione, regola la
discussione sugli argomenti allĠordine del giorno, indice le votazioni e ne
proclama i risultati;
3. Le deliberazioni dellĠAssemblea devono risultare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dallĠAssemblea;
4. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci.
Art. 15
1. LĠAssemblea in sede ordinaria:
a) decide il numero dei membri del CdA entro i limiti di cui allĠart. 20;
b) nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
c) approva la relazione del Presidente sullĠattivit dellĠanno trascorso;
d) approva il rendiconto consuntivo;
e) approva i programmi delle attivit da svolgere;
f) approva il regolamento assembleare;
g) decide su tutte le questioni proposte dal CdA, e/o dai Soci.
2. LĠAssemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modifiche dello Statuto;
b) delibera lo scioglimento della Associazione e nomina i liquidatori.
Art. 16
1. LĠAssemblea ordinaria validamente costituita:
2. in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la met dei Soci aventi diritto al voto;
3. in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.
2. LĠAssemblea straordinaria validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la rappresentanza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 17
1. Le deliberazioni dellĠAssemblea ordinaria, sia in prima che in
seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della met
pi uno dei presenti;
2. Le deliberazioni dellĠAssemblea straordinaria devono essere approvate dai due terzi dei Soci intervenuti;
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario, sono pubblicati nellĠarea riservata del sito telematico dellĠAssociazione entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare allĠAssemblea.
Art. 18
1. Le deliberazioni assembleari prese in conformit della legge e
dello Statuto vincolano tutti gli associati;
2. Esse possono essere impugnate su domanda degli Associati assenti, dissenzienti e astenuti, proposta entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del verbale a norma dellĠarticolo precedente.
Art. 19
1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci ordinari;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.
Art. 20
1. LĠAssociazione retta da un Consiglio di Amministrazione che dura
in carica quattro anni ed composto da un minimo di cinque membri ed un
massimo di sette membri;
2. Il mandato dei Consiglieri prorogato sino alla data dellĠapprovazione
del bilancio consuntivo relativo allĠultimo esercizio della loro carica;
3. Nei casi di necessaria sostituzione dei Consiglieri eletti, subentreranno nellĠordine i primi dei non eletti per cooptazione. Esauriti questi, ed in mancanza del quorum strutturale, il Presidente convocher lĠAssemblea per procedere a nuova elezione del CdA.
Art. 21
1. Il Consiglio di amministrazione dispone del patrimonio della Associazione, a norma dellĠart.7;
2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e entro il successivo mese di maggio, quello consuntivo. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 23
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre egli:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e propone le materie da trattarsi nelle relative riunioni;
b) firma gli atti e quanto occorra per lĠesplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
c) cura lĠosservanza dello Statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano necessarie;
d) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione;
e) previa delega del CdA pu mettere a disposizione le risorse finanziarie a garanzia di eventuali prestiti dĠonore per i partecipanti al Mentoring;
f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel pi breve tempo, al Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di questĠultimo, dal Consigliere pi anziano.
Art. 24
Il Segretario, dĠintesa col Presidente, provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dellĠattivit dellĠAssociazione e ne custodisce la relativa documentazione.
Art. 25
Il Tesoriere cura la gestione contabile dellĠAssociazione; disgiuntamente al Presidente ha la firma per la gestione dei conti correnti.
Art. 26
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte allĠanno
in seduta ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, o ne facciano richiesta due dei suoi membri;
2. La convocazione dovr pervenire, anche a mezzo posta elettronica,
almeno sette giorni prima della data fissata e contenere lĠordine del giorno e
la concisa esposizione degli argomenti da trattare e dei dispositivi di
deliberazione da adottare. La redazione, circolazione, catalogazione e raccolta
per argomenti responsabilit del Segretario, che cura anche la redazione
delle minute delle riunioni, la firma per convalida delle medesime da parte del
Presidente e la loro pronta circolazione;
3. Il Consiglio comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalit suddette purch sia rappresentato lĠintero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti;
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parit, prevale il voto del Presidente.
Art. 27
Le riunioni del CdA possono tenersi anche a mezzo
video/tele/conferenza purch sia presente/collegata la maggioranza dei suoi
membri e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal
Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire
la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli
argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a
tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Art. 28
Gli Amministratori rispondono personalmente per le obbligazioni assunte in nome e per conto dellĠAssociazione, previa escussione del fondo comune.
Art. 29
1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dellĠAssociazione e sul suo patrimonio;
2. DellĠattivit di controllo condotta e dei fatti censurabili rilevati fatta relazione agli Associati in occasione dellĠAssemblea indetta per lĠapprovazione del bilancio.
Art.30
1. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni, composto
da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti, nominati per la
prima volta nellĠatto costitutivo e successivamente dallĠAssemblea ordinaria
degli Associati;
2. LĠAssemblea ordinaria
dei Soci che procede alla nomina designa il Presidente del Collegio dei
Revisori;
3. Il mandato dei Consiglieri scade alla data dellĠAssemblea convocata
per lĠapprovazione del bilancio relativo allĠultimo esercizio della loro
carica;
4. I revisori dei conti possono esser revocati in qualsiasi momento dallĠAssemblea ordinaria.
Art. 31
LĠAssociazione avr un libro inventario, un libro giornale ed il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Avr, inoltre, un Albo dĠOro dove saranno elencati i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti e che sar tenuto da un Conservatore di nomina presidenziale.
Art. 32
LĠesercizio finanziario corrisponde allĠanno solare.
Art. 33
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivit istituzionali. é fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dellĠAssociazione.
Art. 34
LĠAssociazione potr sciogliersi solo per decisione di unĠAssemblea straordinaria, appositamente convocata dal CdA, la quale dovr decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passivit, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. LĠAssemblea provvede anche alla nomina di uno o pi liquidatori.